Art. 44 · Art. 47 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo IV

Art. 44

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Art. 47 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.

In vigore dal 8 mar 1935
Nei casi di indennità o di pensione ad onere ripartito fra più Istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, la quota a carico di ciascun Istituto è determinata secondo le norme che lo regolano e al conferimento dell'indennita o della pensione provvede l'ultimo istituto presso il quale l'ufficiale giudiziario è stato iscritto. L'indennità o la pensione complessiva non potrà mai essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo stabilito per l'istituto che provvede al relativo conferimento.
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