Art. 41 · Art. 22 R. decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686; articoli 5 e 44 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo IV

Art. 41

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Art. 22 R. decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686; articoli 5 e 44 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

In vigore dal 8 mar 1935
Il capitale formato coi versamenti volontari dell'ufficiale giudiziario è liquidato al titolare all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato, ovvero agli eredi legittimi o testamentari. È però data facoltà all'ufficiale giudiziario di chiedere che tutto o parte del capitale stesso sia trasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione, quando esistano i titoli necessari per il conseguimento di un qualsiasi assegno con vitalizio, l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato B del presente testo unico.
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