Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo I
Art. 4
4 / 73Art. 7 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro 1, art. 1 e 2 R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1700; art. 1 sub. R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 1 R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442.
In vigore dal 8 mar 1935
testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro I, R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1700; sub. R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442.
Le spese di amministrazione sono ogni anno preventivamente stabilite con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del Direttore generale, sentiti il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e la Commissione parlamentare di vigilanza.
Gli stipendi degli impiegati sono anticipati dallo Stato, che ne sarà rimborsato dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza con i fondi di pertinenza della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-4