Art. 37 · Art. 1 sub. 18 legge 8 gennaio 1931, n. 50.
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo IV

Art. 37

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Art. 1 sub. 18 legge 8 gennaio 1931, n. 50.

In vigore dal 8 mar 1935
L'indennità spettante alla vedova dell'ufficiale giudiziario, la quale si trovi nelle condizioni indicate nel precedente o in mancanza della vedova o, quando questa non ne abbia diritto, agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dagli è pari alla metà di quella che sarebbe spettata all'ufficiale giudiziario al giorno della morte secondo il disposto dal precedente , ma non potrà mai essere inferiore a L. 1000. L'indennità, quando la vedova non abbia la legale rappresentanza dei figli che si trovino nelle condizioni di cui ai sucitati o vi siano orfani di altro letto aventi anche essi i requisiti prescritti per il diritto a indennità, sarà devoluta per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti uguali; se ve ne è uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano.
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