Art. 36 · Articoli 12 e 13 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 561; art. 90 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149; art. 1 sub. 11 legge 8 gennaio 1931, n. 50; art. 3 legge 22 dicembre 1932, n. 1675.
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo IV

Art. 36

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Articoli 12 e 13 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 561; art. 90 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149; art. 1 sub. 11 legge 8 gennaio 1931, n. 50; art. 3 legge 22 dicembre 1932, n. 1675.

In vigore dal 17 mag 1981
La pensione da corrispondere agli ufficiali giudiziari non potrà in nessun caso essere inferiore a L. 1500 nè superiore a L. 20.000. Nel caso di cessazione dal servizio per una delle cause di cui alle lettere a) e b) del precedente la pensione non potrà essere inferiore a L. 2000. Per gli ufficiali giudiziari che cessino dal servizio all'età di 70 anni compiuti con almeno 20 anni di servizio utile la pensione non potrà essere inferiore a L. 6000. Nel caso di cui al precedente comma, qualora la pensione determinata in base alla tabella e alle norme di cui all'allegato A del presente testo unico risulti inferiore a L. 6000, la differenza sarà posta a carico dello Stato. Nel caso di cui alla lett. e) del precedente , se la pensione determinata mediante l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato A del presente testo unico risulti inferiore alla metà dei proventi dell'ufficiale giudiziario accertati nell'ultimo anno di servizio e ridotti ai termini dell' della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, la pensione stessa sarà integrata da una somma a carico dello Stato determinata in misura tale che il totale della detta risultante e dell'integramento non superi la metà dei proventi predetti, fermo restando in ogni caso il limite massimo stabilito dal primo comma del presente articolo. Inoltre la quota a carico dello Stato di cui al comma precedente, ferma restando la quota a carico della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, non potrà in nessun caso superare la somma di L. 9000 annue.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che il massimo di pensione diretta previsto dal comma primo dell'art. 36 del presente Regio Decreto, nei casi di cessazioni dal servizio poste, viene elevato da lire ventimila a lire centoventimila.
  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109 ha disposto (con art. 6, comma 2) che "Il massimo di pensione diretta previsto dal comma primo dell'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, viene elevato a lire duecentomila. Tale massimo non puo' essere superato, per l'applicazione del precedente art. 1, neanche nei casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1947".
  • La L. 21 novembre 1949, n. 914 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Nei casi di pensioni di privilegio relative a cessazioni dal servizio non anteriori al 1 ottobre 1946, la somma di lire novemila annue prevista come quota massima a carico dello Stato dal sesto comma dell'articolo 36, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, che approva l'ordinamento di detta Cassa di previdenza, viene elevata, con effetto dal 1 novembre 1948 a lire 102.600 annue".
  • La L. 24 maggio 1952, n. 610, nel modificare l'art. 9 della la L. 21 novembre 1949, n. 914, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Per le cessazioni dal servizio di cui al comma precedente sono aumentati parimenti, nella misura del 15 per cento, i massimi di pensione stabiliti dal secondo comma dell'art. 7 e dal secondo comma dell'art. 9 della citata legge n. 914, nonche' la quota massima di integrazione di lire 102.000 annue di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge medesima".
  • La L. 18 novembre 1975, n. 586 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato prevista dagli ultimi due commi dell'articolo 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni, e' effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1973 del 33 per cento".
  • La L. 27 aprile 1981, n. 167 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, prevista dagli ultimi due commi dell'articolo 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni, e' effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1977 del 60 per cento".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-36