Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo IV
Art. 34
34 / 73Art. 9 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 1 sub. 8 legge 8 gennaio 1931, n. 50.
In vigore dal 8 mar 1935
L'indennità di cui è parola nel precedente consiste in iuta somma per una volta tanto ragguagliata ai due terzi del valore capitale della pensione teorica determinata in base alle disposizioni dell' del presente testo unico ottenuto mediante l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato B del presente testo unico quando la cessazione dal servizio avvenga per una delle cause di cui alle lettere a) e b) del precedente , per limiti di età o per riduzione di organici o comunque per dispensa dal servizio.
In tali casi l'indennità non può essere inferiore a L. 1000.
L'indennità è invece ragguagliata alla metà del valore capitale predetto quando la cessazione dal servizio avvenga per provvedimento disciplinare o per condanna.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-34