Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo IV
Art. 30
30 / 73Art. 22 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.
In vigore dal 8 mar 1935
La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, non separata per sentenza pronunciata per colpa di essa e passata in giudicato, quando il marito sia cessato dal servizio o sia morto per causa avveratasi dopo il matrimonio e compresa fra quelle di cui alla lett.
e) del precedente , ha diritto alla pensione qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto.
In mancanza della vedova, o quando non esista o venga a cessare il diritto, la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti .
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