Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo IV
Art. 28
28 / 73Art. 18 R. decreto-legge 19 aprile 1925 n. 561 e art. 1 sub. 18 legge 8 gennaio 1931, n. 50.
In vigore dal 8 mar 1935
Sono parificati ai termini del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, agli orfani minorenni gli orfani e le orfane maggiorenni nubili o vedove, purchè sia provato che alla data della morte dell'ufficiale giudiziario erano a carico suo, che siano inabili a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-28