Art. 28 · Art. 18 R. decreto-legge 19 aprile 1925 n. 561 e art. 1 sub. 18 legge 8 gennaio 1931, n. 50.
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo IV

Art. 28

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Art. 18 R. decreto-legge 19 aprile 1925 n. 561 e art. 1 sub. 18 legge 8 gennaio 1931, n. 50.

In vigore dal 8 mar 1935
Sono parificati ai termini del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, agli orfani minorenni gli orfani e le orfane maggiorenni nubili o vedove, purchè sia provato che alla data della morte dell'ufficiale giudiziario erano a carico suo, che siano inabili a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti.
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