Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo IV
Art. 26
26 / 73Art. 1 sub. 10 e art. 1 sub. 16 legge 8 gennaio 1931, n. 50.
In vigore dal 31 mag 1955
Acquistano il diritto a conseguire la pensione gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza:
a) quando dopo 20 anni di servizio utile siano ritenuti permanentemente inabili a continuarlo per ferite o altre lesioni traumatiche riportate per cause diverse da quelle indicate nella lettera e) del presente articolo;
b) quando dopo 20 anni di servizio utile siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio per infermità;
c) quando dopo 20 anni di servizio utile cessino dal servizio:
1° per limiti di età;
2° comunque per dispensa dal servizio;
3° per riduzione di organici;
4° per provvedimento disciplinare;
5° per condanna;
d) quando dopo 25 anni di servizio utile cessino dal servizio per cause diverse da quelle di cui alle lettere a) b) c) e) del presente articolo;
e) quando per ferite o per altre lesioni traumatiche riportate a cagione diretta ed immediata delle loro funzioni siano divenuti permanentemente inabili a prestare ulteriore servizio qualunque sia la durata del servizio stesso.
Gli ufficiali giudiziari che abbiano lasciato il servizio senza aver richiesto al Ministero di grazia e giustizia la dichiarazione della inabilità di cui alla lettera b) dovranno, ai fini della pensione, chiederla al Ministero stesso entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio. La dichiarazione, ai fini della detta pensione, dovrà comprovare che sussiste la stessa infermità esistente alla data di cessazione dal servizio oppure altra infermità che sia conseguenza di quella.
Gli ufficiali giudiziari di cui al comma precedente perdono il diritto alla pensione ove non abbiano fatto entro il termine ivi indicato la domanda di cui al comma stesso.
Nel caso di cui alla lettera c) n. 5 del presente articolo, durante il periodo di espiazione della pena, la pensione liquidata all'ufficiale giudiziario sarà pagata alla moglie e ai figli che si trovino nelle condizioni previste dagli del presente testo unico.
Note all'articolo
- La L. 11 aprile 1955, n. 380 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il minimo di anni 20 previsto dalle lettere a), b) e c) dell'art. 26 e dalla lettera a) dell'art. 29 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, rispettivamente per il diritto al conseguimento della pensione diretta e della pensione indiretta, e' ridotto ad anni 15 di servizio utile, nei casi di cessazione dal servizio in eta' non inferiore ad anni 65. Quando il servizio utile non raggiunge gli anni 20, la rendita vitalizia costante di cui alla lettera c) dell'art. 2 e' concessa in ragione di tanti ventesimi quanti sono gli anni di servizio".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-26