Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo IV
Art. 24
24 / 73Art. 1 sub 14 legge 8 gennaio 1931, n. 50.
In vigore dal 8 mar 1935
Le campagne di guerra sono valutabili in aumento della misura della indennità o della pensione come altrettanti anni di servizio, dopo compiuto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento della indennità o della pensione stessa, senza che l'ufficiale giudiziario debba pagare alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.
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