Art. 2 · Art. 2 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro I e art. 1 legge 20 giugno 1929, n. 1125.
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo I

Art. 2

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Art. 2 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro I e art. 1 legge 20 giugno 1929, n. 1125.

In vigore dal 8 mar 1935
Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni anche nell'interesse della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
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