Art. 17 · Art. 31 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo III

Art. 17

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Art. 31 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

In vigore dal 8 mar 1935
Gli Uffici del registro procederanno: a) ogni quindici giorni, ai pagamenti dei diritti e della percentuale per i ricuperi dei crediti dell'Erario iscritti nei campioni amministrativi, su presentazione da parte degli ufficiali giudiziari delle relative richieste, sulle quali dovranno essere indicate le somme ricuperate; b) alla fine di ogni mese, ai pagamenti delle indennità supplementari; c) alla fine di ogni bimestre, ai pagamenti dei diritti e della percentuale per i recuperi dei crediti dell'Erario, iscritti nei campioni civili e penali. Su ciascun pagamento tratterranno l'intero importo del debito maturato, risultante a carico degli ufficiali giudiziari sia per contributo personale verso la Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, sia per altra causa verso lo Stato, rilasciandone ricevute; e di ciascun pagamento e di ciascuna trattenuta daranno avviso alle competenti cancellerie, le quali ne prenderanno nota e si assicureranno della iscrizione delle somme pagate nel repertorio. Sarà poi loro cura, alla fine di ogni bimestre, di versare i contributi riscossi alle Sezioni di R. tesoreria, mediante vaglia di servizio, da trasmettersi all'Intendenza di finanza, la quale, dopo di avere compiuto gli opportuni controlli, vi apporrà il visto e curerà che si appongano le opportune annotazioni sull'estratto dell'elenco di cui al precedente . Le Intendenze di finanza comprenderanno gli ufficiali giudiziari morosi in apposito elenco da inviarsi bimestralmente alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
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