Art. 11 · Art. 37 R. decreto-legge 19 aprile 1935, n.561 e art, 18 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo I

Art. 11

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Art. 37 R. decreto-legge 19 aprile 1935, n.561 e art, 18 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.

In vigore dal 8 mar 1935
Presso la cancelleria della Corte di cassazione e di ciascuna Corte di appello è istituito un registro generale, in cui è presa nota distintamente per ciascun ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari di tutti gli atti di stato civile, nonché di tutti quelli relativi a nomine, promozioni, trasferimenti, sospensioni, richiami in funzioni, aspettative e dispense dal servizio od altro, che valgano a stabilire lo stato di servizio di ciascun iscritto. L'originale e la copia autentica di tutti gli atti, di cui è stata presa nota nel registro generale, si devono conservare nel fascicolo personale di ciascun iscritto. Nel registro stesso è presa anche nota delle pensioni e delle indennità conferite, nonché delle deliberazioni, con le quali il Consiglio di amministrazione non abbia accolte le domande. Quando un ufficiale giudiziario viene trasferito sono trasmessi alla Corte competente un estratto del registro anzidetto per quanto si riferisce all'ufficiale giudiziario medesimo ed il fascicolo personale con tutti gli atti in esso raccolti; la cancelleria ricevente trascrive l'estratto ricevuto nel suo registro con tutte le annotazioni relative e conserva il fascicolo. Il Ministero di grazia e giustizia e la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza vigilano, a mezzo di funzionari all'uopo adibiti, sulla regolare tenuta del registro anzidetto e dei fascicoli personali, nonché sulla regolare imposizione e riscossione dei contributi dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
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