Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Capo V
Art. 64
68 / 98(Art. 14 - 4° comma - e art. 15 - 1° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703).
In vigore dal 9 mar 1972
Il ricorso non è ammesso contro la liquidazione provvisoria della pensione, nè contro la liquidazione della indennità, per chi abbia fatto riscossione di questa prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 38 (in G.U. 1ª s.s. 08/03/1972, n. 65) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-64