Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Capo V
Art. 61
65 / 98In vigore dal 1 ago 1934
I ricorsi alla Corte dei conti ammessi da leggi speciali contro i provvedimenti amministrativi sui conti consuntivi o sulle responsabilità connesse, riguardanti Enti non contemplati dagli articoli precedenti, debbono essere presentati nei termini stabiliti dalle leggi stesse e, in mancanza, entro trenta giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto comunicazione del provvedimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-61