Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Capo V
Art. 45
49 / 98(Art. 35, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
In vigore dal 1 ago 1934
La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.
Il giudizio può essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della competente Sezione, da notificarsi all'agente, con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:
a) di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;
b) di deficienze accertate dall'amministrazione;
c) di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.
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