Art. 42 · (Art. 2 - 2° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiCapo IV

Art. 42

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(Art. 2 - 2° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

In vigore dal 1 ago 1934
La deliberazione e la relazione di cui agli articoli precedenti sono presentate da una delegazione della Corte al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e, con modalità elle questi determinerà con suo decreto, trasmesse al Gran Consiglio del Fascismo.
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