Art. 40 · (Art. 32, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiCapo IV

Art. 40

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(Art. 32, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

In vigore dal 1 ago 1934
La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a Sezioni riunite e con le formalità della sua giurisdizione coutenziosa.
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