Art. 32 · (Art. 20, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 2 - 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiCapo II

Art. 32

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(Art. 20, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 2 - 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

In vigore dal 1 ago 1934
La Corte alla fine di ogni anno comunica al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed al Parlamento l'elenco dei contratti da essa registrati e per i quali l'Amministrazione non abbia seguito il parere del Consiglio di Stato, indicando le ragioni all'uopo addotte dall'Amministrazione.
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