Art. 2 · (Art. 1 - 2° comma - R. D. 5 febbraio 1930, n. 21; art. 2 - 1° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiTitolo I

Art. 2

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(Art. 1 - 2° comma - R. D. 5 febbraio 1930, n. 21; art. 2 - 1° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

In vigore dal 1 ago 1934
Il presidente della Corte riferisce al capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sull'andamento dei lavori della Corte stessa.
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