Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Titolo I
Art. 10
10 / 98(Art. 3 - 3° comma - R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100; R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60; art. 4 Legge 3 aprile 1933, n. 255).
In vigore dal 1 ago 1934
Le nomine, promozioni e remozioni del personale di magistratura della Corte di grado 5° e 6° sono fatte con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, giusta proposta del presidente della Corte, con le norme del regolamento.
Con le stesse modalità, ma con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si provvede alle nomine, promozioni e remozioni degli impiegati delle carriere di concetto, di revisione e d'ordine.
Salvo il disposto dell', terzo comma, del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e quello del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60, è vietato il comando del personale di cui ai precedenti commi presso uffici di altre amministrazioni sia di Stato, sia estranee.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-10