Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti›Titolo I
Art. 1
1 / 98(Articoli 1 e 2, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, Legge 3 aprile 1933, n. 255).
In vigore dal 1 ago 1934
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.
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(, Legge 14 agosto 1862, n. 800; , Legge 3 aprile 1933, n. 255).
La Corte dei conti del Regno d'Italia ha sede in Roma.
È divisa in tre sezioni, delle quali una di controllo e due giurisdizionali, ed è composta di:
1 Presidente;
3 Presidenti di sezione;
22 Consiglieri;
1 Procuratore generale;
3 Vice-Procuratori generali;
23 Primi referendari;
30 Referendari.
Il presidente della Corte presiede le Sezioni riunite, la Sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre Sezioni.
Il procuratore generale ed i vice procuratori generali rappresentano presso la Corte il pubblico ministero.
Un consigliere ha le funzioni di segretario generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-1