Regolamento per l'esercizio della Stazione della Citta' del Vaticano
Art. 8
18 / 37Accesso alla stazione del personale addetto al servizio.
In vigore dal 9 set 1934
Ciascun agente addetto al servizio della stazione, alla condotta delle locomotive, alla scorta dei treni, o che dovrà accedere alla stazione per compiervi lavori a norma del presente regolamento, riceverà speciale ordine scritto nominativo, rilasciato dagli uffici di circoscrizione delle Ferrovie Italiane da cui dipende.
Il predetto ordine, munito del visto del funzionario del R.
Governo, nonché di quello dei funzionario della Santa Sede, servirà, in uno con la tessera personale di riconoscimento, da lasciapassare all'agente, cui l'ordine è diretto, e servirà per l'accesso alla stazione della Città del Vaticano dalla parte della linea ferroviaria. Gli agenti addetti ai treni in arrivo, pel solo fatto di essere al servizio di treno destinato alla Città, del Vaticano, si riterranno autorizzati ad accedere alla stazione.
I funzionari ferroviari di grado superiore, che secondo le norme che regolano la circolazione di speciali convogli sulle Ferrovie Italiane, saranno incaricati di scortare i treni a servizio del Sommo Pontefice o, eventualmente, convogli speciali, verranno singolarmente nominati nel programma di servizio, di cui la Santa Sede avrà preventiva comunicazione. Detti funzionari potranno accedere dai diversi ingressi al territorio della Città del Vaticano per raggiungere la stazione, verso presentazione della tessera personale di riconoscimento.
Storico versioni
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