Art. 5 · Agenti di collegamento.
Regolamento per l'esercizio della Stazione della Citta' del Vaticano

Art. 5

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Agenti di collegamento.

In vigore dal 9 set 1934
Allo scopo di facilitare l'esecuzione del presente regolamento, la Santa Sede ed il Governo Italiano designeranno ciascuno un proprio funzionario di reciproca fiducia. Questi per brevità verranno, negli articoli che seguono, indicati rispettivamente « funzionario della Santa Sede » e « funzionario del R. Governo ». Resta altresì inteso che, per l'esecuzione del presente regolamento, tutte le attribuzioni e facoltà riferite alla Santa Sede saranno esercitate dal Governatorato della Città del Vaticano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-05;1350#art-rpl-5