Art. 4 · Custodia e sorveglianza.
Regolamento per l'esercizio della Stazione della Citta' del Vaticano

Art. 4

14 / 37

Custodia e sorveglianza.

In vigore dal 9 set 1934
Spetta all'Amministrazione delle Ferrovie la sorveglianza degli impianti posti fuori del cancello di chiusura della Città del Vaticano, di cui all' della Convenzione, fra il cancello stesso e lo scambio di diramazione della stazione di Roma S. Pietro. La custodia e la sorveglianza di tutti gli impianti di stazione posti entro il cancello di chiusura, questo compreso, spettano invece alla Santa Sede. L'apertura e la chiusura del cancello di cui all' della Convenzione saranno regolate, per quanto attiene alle esigenze del servizio, di comune accordo tra i funzionari incaricati dalle due Parti di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-05;1350#art-rpl-4