Art. 20 · Treni speciali.
Regolamento per l'esercizio della Stazione della Citta' del Vaticano

Art. 20

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Treni speciali.

In vigore dal 9 set 1934
Salvo i compensi per le prestazioni in particolari condizioni, e di cui all', a rimborso delle spese inerenti alla circolazione sulla rete, ed in particolare quindi per la trazione, la scorta, il nolo del materiale e pel riscaldamento in marcia, l'illuminazione, la lubrificazione e la pulizia dei treni speciali richiesti dalla Santa Sede, l'Amministrazione delle Ferrovie riceverà un compenso per treno-chilometro, che sarà periodicamente stabilito di comune accordo di volta in volta con le competenti Autorità della Santa Sede. I compensi di cui si tratta saranno calcolati sulle distanze dei singoli tronchi effettivamente percorsi, quali risultano dall'orario di servizio delle Ferrovie Italiane, e, per i treni che abbiano origine o terminino la corsa nella stazione della Città del Vaticano, la distanza complessiva sarà aumentata di un chilometro. Qualora, a richiesta della Santa Sede, si effettuassero da o per la stazione della Città del Vaticano treni speciali per istituzioni, Congregazioni religiose, pellegrinaggi o comitive in genere, il compenso di cui sopra non potrà essere inferiore al prezzo che sarebbe dovuto complessivamente per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli, applicandosi ai medesimi la più favorevole delle tariffe (ordinarie, speciali o concessionali) che ad essi spetterebbe secondo le norme che sono e saranno in vigore, anche per limitati periodi, sulle Ferrovie Italiane.
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