Regolamento per l'esercizio della Stazione della Citta' del Vaticano
Art. 18
28 / 37Fornitura di materiale delle Ferrovie Italiane dello Stato.
In vigore dal 9 set 1934
Per il materiale, di cui all' della Convenzione, in composizione ai treni in marcia, il compenso per nolo resterà compreso nei prezzi da convenirsi a norma dell' per la effettuazione dei treni stessi; per il materiale trainato a vuoto, il nolo suddetto sarà compreso nel compenso per il percorso a vuoto di cui all' c) 1.
Sarà invece dovuto il compenso previsto all' c) 2, nei periodi in cui il suddetto materiale resterà giacente e a disposizione sia della stazione della Città del Vaticano, sia in stazioni della rete italiana per i treni che da ciascuna di dette stazioni debbano avere origine od in esse terminare la corsa.
Il periodo di giacenza si computerà dall'ora della partenza della tradotta a vuoto dalla stazione di Roma S. Pietro fino all'ora della partenza del treno dalla stazione del Vaticano, ovvero dall'ora dell'arrivo del treno in questa ultima stazione fino all'ora del ritorno del materiale vuoto alla stazione di Roma S. Pietro; ed analogamente dall'ora dell'arrivo a vuoto della stazione italiana fino all'ora della partenza del treno dalla stazione stessa, o dall'arrivo in essa del treno fino alla partenza a vuoto o di altro treno in ritorno.
Per la fornitura dei carri vuoti da caricarsi nella stazione della Città del Vaticano, a meno che non possano essere utilizzati carri ivi giunti carichi e scaricati, il funzionario della Santa Sede avrà cura di fare regolamentare richiesta al capo stazione di Roma S.
Pietro almeno ventiquattro ore prima di quella che, d'accordo col funzionario del R. Governo, sarà stabilita per la tradotta di immissione. In detta richiesta risulterà per ciascun carro la qualità ed il peso delle cose da spedire, la qualità del veicolo occorrente e la stazione destinataria. Resta inteso che la fornitura di detto materiale vuoto verrà eseguita dall'Amministrazione delle Ferrovie, compatibilmente con le disponibilità del momento, secondo le norme e dentro i Untiti di responsabilità di cui alle condizioni e tariffe in vigore sulle rete.
Per i veicoli da merci introdotti nella Città del Vaticano sia vuoti sia carichi, il compenso per nolo verrà computato dall'ora di partenza della tradotta dalla stazione di Roma S. Pietro fino all'ora del ritorno del veicolo nella medesima stazione.
Le carrozze speciali di proprietà delle Ferrovie Italiane, nei casi in cui le disposizioni in vigore su dette Ferrovie lo prescrivano, saranno scortate da un agente adibito al materiale medesimo.
Egli avrà in consegna, fino al ritorno nella stazione di residenza, gli oggetti di corredo che gli vengono affinati ed attenderà, durante il viaggio e nelle stazioni di fermata, alle attribuzioni previste dalle disposizioni suddette.
Le spese che l'Amministrazione delle Ferrovie incontrerà per tale servizio restano conglobate nel nolo dei veicoli per i priodi di sosta e nel compenso per l'effettuazione dei treni nei tempi di marcia.
Storico versioni
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