Art. 16 · Prestazioni in casi di sinistri.
Regolamento per l'esercizio della Stazione della Citta' del Vaticano

Art. 16

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Prestazioni in casi di sinistri.

In vigore dal 9 set 1934
In caso di sinistri e di accidentalità in dipendenza di operazioni attinenti all'esercizio della stazione della Città del Vaticano, l'Amministrazione delle Ferrovie provvederà a quanto occorra per ripristinare con la maggiore sollecitudine le normali condizioni. Le spese di ogni genere che nei casi suddetti saranno incontrate dall'Amministrazione delle Ferrovie, verranno rimborsate dalle competenti Autorità della Santa Sede su presentazione delle relative fatture.
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