Regolamento per l'esercizio della Stazione della Citta' del Vaticano
Art. 11
21 / 37Circolazione dei treni.
In vigore dal 9 set 1934
I treni di cui al secondo alinea dell' della Convenzione, che comunque venissero richiesti dalla Santa Sede, a norma del precedente articolo, circoleranno sulle linee italiane, con le norme proprie alla classificazione attribuita a ciascun treno, secondo che i competenti uffici ferroviari riterranno più opportuno, tenuto conto dei personaggi che viaggiano, del servizio che il treno deve disimpegnare e delle esigenze del servizio pubblico sulla rete.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-05;1350#art-rpl-11