Art. 9
Convenzione ferroviaria fra la Santa Sede e il Governo Italiano

Art. 9

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In vigore dal 9 set 1934
Il Governo Italiano si impegna a fornire il materiale ordinario e quello speciale occorrente alla composizione dei treni che si effettuano per conto della Santa Sede e ad introdurre nella stazione della Città del Vaticano i veicoli adibiti al trasporto di merci da e per la stazione stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-05;1350#art-cff-9