Art. 7
Convenzione ferroviaria fra la Santa Sede e il Governo Italiano

Art. 7

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In vigore dal 9 set 1934
Le inchieste e gli accertamenti delle responsabilità per sinistri, anormalità di esercizio od irregolarità nel servizio saranno esperiti da una commissione mista di tecnici nominati dalla Santa Sede e dal Governo Italiano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-05;1350#art-cff-7