Art. 6
Convenzione ferroviaria fra la Santa Sede e il Governo Italiano

Art. 6

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In vigore dal 9 set 1934
Ciascuna delle Alte Parti contraenti risponderà dei danni di ogni specie comunque determinati, imputabili all'operato dei dipendenti agenti addetti ai servizi. La Santa Sede risponderà altresì dell'operato degli agenti dell'Amministrazione delle Ferrovie in quanto eseguano operazioni di qualsiasi natura per conto della Santa Sede. Nei casi dubbi o di concorso di colpe, l'equivalente dei danni sarà ripartito a metà tra le due Alte Parti contraenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-05;1350#art-cff-6