Art. 2
Convenzione ferroviaria fra la Santa Sede e il Governo Italiano

Art. 2

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In vigore dal 9 set 1934
A rimborso delle spese che il Regio Governo Italiano dovrà sostenere per la manutenzione degli impianti diretti a garantire il regolare funzionamento degli apparecchi della stazione della Città del Vaticano, in corrispondenza con altre installazioni della rete italiana, la Santa Sede gli corrisponderà un canone annuo nella misura fissata nel regolamento di cui all' della presente Convenzione. Tale canone decorrerà dalla data di attivazione del servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-05;1350#art-cff-2