Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali
Art. 9
9 / 82In vigore dal 28 apr 2012
I carabinieri non possono essere distratti dal loro servizio per portare i pieghi ed i dispacci delle autorità; ma, nei casi eccezionali ed urgenti e dove, non essendovi altro mezzo per spedire tali pieghi e dispacci, potesse un ritardo cagionare danno al servizio, essi debbono annuire alle richieste del genere che loro venissero rivolte dai comandanti di corpo d'armata, di divisione militare, dagli ufficiali generali o superiori comandanti di presidio dell'Esercito italiano e dai corrispondenti comandanti della Marina militare e della Aeronautica militare, dai prefetti, dai presidenti di corti o tribunale e dai procuratori della Repubblica.
Ove tale servizio venisse richiesto con frequenza e recasse perciò nocumento al regolare disbrigo delle normali operazioni dell'arma, se ne dovrà riferire gerarchicamente al comando generale.
Quando, però, le richieste di cui sopra abbiano carattere esclusivamente privato, i comandi dell'Arma retti da ufficiale sono autorizzati a respingere senz'altro ai mittenti i pieghi od i dispacci diretti da qualsiasi autorità ai comandi medesimi od alle stazioni che ne dipendono.
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