Art. 81
Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali

Art. 81

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In vigore dal 28 apr 2012
In ogni occasione i carabinieri presteranno mano forte alle autorità legittime quando ne saranno richiesti, aderendo senza indugio, a meno che non si trattasse, in modo non dubbio, di un atto arbitrario, nel qual caso, assecondando la richiesta, dividerebbero la responsabilità colla autorità richiedente. Dovranno intervenire ogni qualvolta, scorgeranno una autorità, un pubblico ufficiale od un agente ostacolato nello esercizio legittimo delle sue funzioni.

Le tue annotazioni

Pro

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