Art. 79
Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali

Art. 79

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In vigore dal 28 apr 2012
Quando le autorità avranno fatto le loro richieste, ed i funzionari di P. S. avranno impartite le disposizioni di servizio, non potranno più, quando trattisi di servizio di istituto, intervenire in alcun modo nelle operazioni relative che, per l'esecuzione delle medesime fossero ordinate dai comandanti dei carabinieri, i quali sono liberi, sotto la propria responsabilità, di adottare quelle disposizioni che essi crederanno più opportune per raggiungere l'intento. Le autorità potranno soltanto domandare la relazione di ciò che si sarà fatto in esecuzione delle loro richieste. Conseguentemente i carabinieri non dovranno essere mai al comando di funzionari di altre amministrazioni, i quali, sia che debbano valersene per servizio d'ordine, sia che li abbiano richiesti per assisterli nell'esercizio delle loro funzioni saranno tenuti a comunicare di volta in volta ai rispettivi comandanti, presenti sul posto, l'obbiettivo da raggiungere, senza impartire ordini diretti ai singoli militari od a reparti o drappelli degli stessi. Qualora, per imprescindibili circostanze speciali, non sia possibile mantenere il continuo contatto fra i comandanti ed i funzionari, questi potranno direttamente rivolgere le loro richieste ai militari più elevati in grado dei vari reparti e drappelli, ed in via eccezionale, sempre che non vi sia alcun graduato, sul luogo, anche ai singoli carabinieri. Di tali richieste direttamente fatte, i funzionari dovranno possibilmente dare o far pervenire al più presto verbale notizia al comandante dell'arma.

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Pro

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