Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali
Art. 77
77 / 82In vigore dal 28 apr 2012
Le richieste non vanno emesse, nè eseguite se non nelle giurisdizione dell'autorità che le fa e del comando cui spetta eseguirle. Qualunque difetto di forma nelle richieste non dà facoltà ai carabinieri di rifiutarsi di assecondarle; essi hanno però il diritto di esigerne in seguito la regolarizzazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-06-14;1169#art-rop-77