Art. 75
Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali

Art. 75

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In vigore dal 28 apr 2012
L'azione dei prefetti e delle autorità giudiziarie, di pubblica sicurezza ed amministrative verso i carabinieri, per tutto ciò che concerne il loro impiego non potrà esercitarsi altrimenti che per iscritto ed in forma di richiesta. Nei casi però in cui vi fosse assoluta urgenza della forza armata, così che non fosse possibile la immediata estensione di una richiesta scritta, il comandante dell'arma sarà pure tenuto di assecondare le richieste verbali, ma l'autorità richiedente dovrà poi ridurle in iscritto al più testo possibile. Per quanto riguarda però le richieste dei carabinieri in servizio di rinforzo, l'entità del rinforzo stesso dovrà essere sempre concretata d'accordo fra il prefetto e l'ufficiale dell'arma interessato.

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Pro

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