Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali
Art. 72
72 / 82In vigore dal 28 apr 2012
I comandanti dei carabinieri conferiscono giornalmente coi prefetti e coll'autorità di P. S., quando non ne siano impediti da motivi di servizio, e coll'autorità militare giudiziaria ogni qualvolta l'interesse del servizio lo consigli.
In tali conferenze le predette autorità ed i comandanti dei carabinieri si scambiano le occorrenti comunicazioni per tutto quanto si riferisce all'andamento dell'ordine della pubblica sicurezza, senza che niuno però resti dispensato dalle prescritte relazioni o richieste per iscritto.
A tal uopo i comandanti di gruppo devono recarsi presso il prefetto ed i comandanti di compagnia - o di tenenza, ove non esista comando di compagnia - presso il questore.
I comandanti di tenenza mantengono i necessari contatti con i funzionari degli uffici distaccati di P. S. delle rispettive residenze.
Le tue annotazioni
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