Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali
Art. 70
70 / 82In vigore dal 28 lug 1934
I comandi dei carabinieri hanno facoltà di chiedere le informazioni, di cui abbisognassero, alle stesse autorità ed uffici ai quali sono tenuti a fornirle.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-06-14;1169#art-rop-70