Art. 69
Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali

Art. 69

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In vigore dal 28 lug 1934
Dette autorità dovranno rivolgersi all'arma per informazioni solo per quelle località in cui non abbiano altro modo di assumerle, evitando cioè di chiederle quando possono averle direttamente con mezzi propri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-06-14;1169#art-rop-69