Art. 64
Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali

Art. 64

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In vigore dal 1 gen 1936
I comandanti di gruppo - e dove, eventualmente non abbia sede un comando di gruppo, i comandanti di compagnia - informano i prefetti di tutto ciò che può interessare l'ordine, la sicurezza e l'incolumità pubblica nella rispettiva giurisdizione. Analogamente si regolano i comandanti di compagnia e, dove non ha sede un comando di compagnia, i comandanti di tenenza, verso i questori ed i funzionari distaccati di P. S. per il territorio delle rispettive giurisdizioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-06-14;1169#art-rop-64