Art. 63
Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali

Art. 63

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In vigore dal 28 lug 1934
Il ministero dell'interno può ogni qualvolta lo creda opportuno, interessare direttamente, per fatti speciali, i comandanti di legione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-06-14;1169#art-rop-63