Art. 2

Art. 2

Abrogato
In vigore dal 9 ott 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Bono - De Francisci- Jung. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1934 - Anno XII Atti del Governo, registro 349, foglio 95. - Mancini.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-06-14;1169#art-rd-2