Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 ott 2010
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 31 agosto 1907, n. 960, con il quale è approvato il testo unico delle leggi sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; Visto il R. decreto 24 dicembre 1911, con il quale è approvato il regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali; Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri reali; Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, riguardante lo stato dei sottufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni; Visto il R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, con il quale è approvato il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari; Visto il R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, con il quale è approvato il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, e successive modificazioni; Visto il R. decreto 12 agosto 1927, n. 1535, con il quale sono stabilite le dipendenze ed attribuzioni del generale di divisione comandante in 2° dell'arma dei carabinieri reali, del generale di divisione addetto al comando generale dell'arma medesima, e dei generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri reali; Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2703, riguardante alcune norme sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito; Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, con il quale è approvato il testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni; Visto il R. decreto 24 giugno 1929, con il quale è approvato il regolamento di disciplina militare per il regio esercito; Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, riguardante modificazioni all'ordinamento ed all'organico dell'arma dei carabinieri reali; Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413, riguardante modificazioni alle disposizioni concernenti lo stato dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali; Visto il R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, con il quale è approvato il codice di procedura penale; Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; Visto il R. decreto 18 febbraio 1932, con il quale è approvato il regolamento sul servizio territoriale del regio esercito, e relativa appendice; Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le colonie, per la giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-06-14;1169#art-rd-1