Art. 1
In vigore dal 9 ott 2010
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 31 agosto 1907, n. 960, con il quale è approvato il testo unico delle leggi sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;
Visto il R. decreto 24 dicembre 1911, con il quale è approvato il regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri reali;
Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, riguardante lo stato dei sottufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, con il quale è approvato il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;
Visto il R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, con il quale è approvato il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 12 agosto 1927, n. 1535, con il quale sono stabilite le dipendenze ed attribuzioni del generale di divisione comandante in 2° dell'arma dei carabinieri reali, del generale di divisione addetto al comando generale dell'arma medesima, e dei generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri reali;
Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2703, riguardante alcune norme sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito;
Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, con il quale è approvato il testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 24 giugno 1929, con il quale è approvato il regolamento di disciplina militare per il regio esercito;
Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, riguardante modificazioni all'ordinamento ed all'organico dell'arma dei carabinieri reali;
Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413, riguardante modificazioni alle disposizioni concernenti lo stato dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali;
Visto il R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, con il quale è approvato il codice di procedura penale;
Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il R. decreto 18 febbraio 1932, con il quale è approvato il regolamento sul servizio territoriale del regio esercito, e relativa appendice;
Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le colonie, per la giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-06-14;1169#art-rd-1