Titolo III
Art. 84
85 / 85In vigore dal 14 feb 1934
È fatta riserva di emanare, a termini dell'art. 101 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le ulteriori norme occorrenti per integrarlo, attuarlo e coordinarlo con altre leggi.
Il presente decreto avrà attuazione contemporaneamente alla entrata in vigore delle disposizioni del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 156. - MANCINI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-84