Titolo III
Art. 83
84 / 85In vigore dal 14 feb 1934
Sono abrogate le disposizioni dei commi primo e secondo dell' del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282. Tuttavia i procuratori attualmente ammessi ad esercitare davanti ai tribunali istituiti con lo stesso decreto-legge, ed appartenenti alla circoscrizione di altro distretto di Corte d'appello, possono continuare a prestare la loro opera, presso i tribunali medesimi negli affari promossi, con il loro intervento, dinanzi all'autorità giudiziaria anteriormente al 1° febbraio 1934.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-83