Art. 80
Titolo III

Art. 80

81 / 85
In vigore dal 14 feb 1934
Nel caso preveduto nell', comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le funzioni inerenti alla custodia degli albi e dei registri dei praticanti e quelle disciplinari sono esercitate dal presidente del Tribunale fino a quando non sia costituito il Comitato di cui al detto articolo.
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