Art. 78
Titolo III

Art. 78

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In vigore dal 14 feb 1934
Per l'esercizio delle funzioni di spettanza dei Comitati di cui agli , comma secondo, 33, comma sesto, e 38, comma quarto, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano le disposizioni dello stesso R. decreto-legge e del presente decreto relative ai Direttorii dei Sindacati per quanto concernono le funzioni medesime.
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