Art. 77
Titolo III

Art. 77

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In vigore dal 14 feb 1934
Negli Uffici di segreteria della Commissione centrale ed in quelli dei Direttorii dei Sindacati, sono istituiti: a) un registro nel quale devono essere riportati in ordine di data tutti i verbali delle adunanze. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario; b) un registro generale nel quale debbono essere annotati per ordine di data tutti gli atti che pervengono alla Commissione o al Direttorio. Gli atti relativi ad ogni affare sono riuniti in distinti fascicoli, ciascuno dei quali è controsegnato da un proprio numero ed annotato in un'apposita rubrica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-77